2016
Serie A, Giudice Sportivo: 20 squalificati per l’ultima giornata
Ammenda al Bologna. Probelmi per la curva del Verona. Fermati 20 giocatori
Sono 20 i calciatori fermati dal Giudice Sportivo Tosel in vista dell’ultima giornata di campionato. Fermati per un turno: Biglia e Djordjevic (Lazio), Diawara e Oikonomou (Bologna), Alex Sandro (Juventus), Vives e Bovo (Torino), Albiol (Napoli), Berardi (Sassuolo), Buchel (Empoli), De Maio (Genoa), Handanovic, Perisic (Inter), Kuzmanovic (Udinese), Letizia, Poli, Romagnoli e Lollo (Carpi), Pasqual e Borja (Fiorentina).
AMMENDE – Questa la decisione sulla curva del Verona: «fin dall’inizio dell’incontro ogni qual volta il calciatore della Juventus sig. Cuadrado Juan n. 16 e segnatamente ai minuti 3°-15°-29°-33°-34° del primo tempo, nonché al 4°-6°-8°-13°-22°-30°- 31°-36°41°-43° del secondo tempo, il predetto calciatore toccava palla o era protagonista di un’azione di giuoco, dalla totalità degli occupanti della curva sud (5.000-6.000) sostenitori della tifoseria locale, veniva eseguito all’indirizzo dello stesso il verso della scimmia (buu…)” ; valutata l’evidente rilevanza disciplinare ex art. 11, n. 3 CGS di tali cori espressivi di discriminazione razziale per la loro “dimensione” e per la loro “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati in corrispondenza di entrambe le curve e della zona centrale dello stadio; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “curva sud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione».
«Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del Direttore di gara, alcuni oggetti di piccole dimensioni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza».