2009
Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo. Gli squalificati per la 13a giornata.
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 novembre 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Squalifiche di una giornata per i seguenti giocatori:
STANKEVICIUS Marius (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
RAIMONDI Cristian (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
DI NATALE Antonio (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perchè capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
ARONICA Salvatore (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
COSSU Andrea (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DONI Cristiano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GUARENTE Tiberio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MILANETTO Omar (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
NESTA Alessandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
Ammende alle società :
Ammenda di âÂ?¬ 15.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi bengala e fatto esplodere numerosi petardi, lanciandone alcuni nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine.
Ammenda di âÂ?¬ 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 24Ã?° del secondo tempo, per circa due minuti, esposto uno striscione insultante nei confronti del Presidente dell’UEFA e per avere, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere tre petardi e acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di âÂ?¬ 8.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi bengala, lanciandone uno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine.
Ammenda di âÂ?¬ 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere omesso di impedire l’ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persona non autorizzata che, al 24Ã?° del secondo tempo, rivolgeva al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa.
Ammenda di âÂ?¬ 2.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, al 3Ã?° del secondo tempo, acceso un bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.