Serie A, discriminazione territoriale: dibattito FIGC – UEFA - Calcio News 24
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Serie A, discriminazione territoriale: dibattito FIGC – UEFA

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All’indomani della chiusura di San Siro per Milan-Udinese scoppia il dibattito.

UEFA LEGA SERIE A – Si sono delineate due scuole di pensiero in merito all’articolo 11 del Codice di Giustizia sportiva, che sanziona i comportamenti discriminatori. Nella comparazione con l’articolo 14 del Codice di disciplina della UEFA emerge la mancanza della parola “territoriale”, come del resto ieri ha evidenziato l’amministratore delegato del Milan a margine dell’Assemblea di lega. Nello specifico, nel Codice di disciplina della UEFA si parla di «colore della pelle, razza, religione e origini etniche», non ci sono riferimenti specifici a quella discriminazione territoriale è costata la chiusura di San Siro per i tifosi.

PRINCIPIO ISPIRATORE – Quell’aggiunta, dunque, secondo Adriano Galliani non sarebbe prevista dell’UEFA ed andrebbe dunque modificata. Alcuni giuristi di Nyon e Bruxelles, però, hanno fatto notare, come riportato dal “Corriere dello Sport”, che la “fattispecie diversa” è contenuta comunque nel principio ispiratore che ha portato alla norma UEFA. E all’ora un’offesa “territoriale” può essere considerata un insulto razziale? E’ questo il dilemma della Federcalcio, che ha aperto alla possibilità di intervenire.

Di seguito vi riportiamo il testo delle norme:

UEFA – «Any person (…) who insults the human dignity of a person or group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethnic origin, incurs a suspension lasting at least ten matches or a specified period of time, or any other appropriate sanction».
«Qualsiasi persona (…) che insulta la dignità umana di una persona o di un gruppo di persone in qualsiasi modo, anche per motivi di colore della pelle, razza, religione, origine etnica, va incontro ad una sospensione della durata di almeno dieci partite o per un determinato periodo di tempo, o a qualsiasi altra sanzione adeguata»

FIGC – «Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori».

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