2009
Roma, deferimento per la Sensi e multa per la società
Con provvedimento del 30/9/2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Rosella Sensi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società Roma, e la Società Roma per rispondere
– la prima, della violazione dell’art. 5, comma 1, CGS per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale, in particolare del Sig. Carmine Russo, arbitro della gara Brescia- Roma, disputatasi il 22.9.2010, e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, nonchè per aver adombrato dubbi sull’imparzialità e sulla buona fede degli ufficiali di gara e sulla regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri;
– la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante.
– la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante.
La Commissione, esaminati gli atti, osserva che le dichiarazioni della Sensi, rilasciate al termine della gara Brescia-Roma del 22.9.2010 e riportate nell’articolo di stampa, pubblicato il giorno 23.9.2010, dal quotidiano “Corriere dello Sport – Stadio, sono censurabili. Ã? Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di âÂ?¬ 9.000,00 (Euro novemila/00) sia a Rosella Sensi, sia alla Società AS Roma Spa.
Fonte | FIGC.it