2013
Lega Pro, Giudice Sportivo: chiuso il settore “ultras” del Como
Esecuzione della sanzione però sospesa
GARA ALBINOLEFFE – COMO
– Il Giudice Sportivo,
– letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
– che durante il 1° tempo di gara nell’arco di circa tredici minuti sostenitori della società Como, in campo avverso, valutabili in numero di circa cinquanta ( su un totale di circa cento sostenitori presenti nella curva sud dello stadio) intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Bergamo;
– che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale;
– che pertanto risulta accertata la responsabilità della società Como, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S.
Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
– di infliggere alla società Como la sanzione della chiusura del settore dello stadio abitualmente occupato dalla tifoseria cosiddetta “ultras” per una gara effettiva;
– di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.