2013

Lega Pro, due turni di stop alle curve di Como e Ascoli

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Alla società del Como anche un’ammenda di 500 euro

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/DIV DEL 26 NOVEMBRE 2013

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 25 Novembre 2013 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA COMO – REGGIANA

– Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali

o s s e r v a

– che più volte durante la gara propri sostenitori posizionati nel settore curva posto a sinistra della tribuna intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale variamente rivolti a più aree geografiche; gli stessi intonavano anche un coro offensivo verso l’istituzione calcistica;
– che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale;
– che con Com. Uff.n. 60/Div del 19.11.2013 questo Giudice Sportivo aveva inflitto alla società Como la sanzione della chiusura del settore dello stadio occupato dalla tifoseria “ultras” per una gara effettiva, non meglio identificato negli atti ufficiali, con sospensione dell’esecuzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis del C.G.S.;
– che si rileva pertanto il ricorrere della medesima violazione di cui all’art. 11 comma 3 del C.G.S., con conseguente revoca della sospensione della sanzione inflitta con il predetto comunicato ufficiale.
Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

– di infliggere alla società Como la sanzione della chiusura del settore del proprio impianto sportivo individuabile nella curva posizionata alla sinistra della tribuna centrale per due gare effettive di campionato con decorrenza immediata, oltre all’ammenda di € 500,00.

 

GARA PERUGIA – ASCOLI

– Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali

o s s e r v a

– che durante il 2° tempo di gara sostenitori della società Ascoli in campo avverso intonavano più volte cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria;
– che detti cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale che con Com. Uff. n. 50/Div del 29.10.2013 questo Giudice Sportivo aveva inflitto alla società Ascoli la sanzione della chiusura del settore dello stadio denominata “Curva Sud” per una gara effettiva, con sospensione dell’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art.16 comma 2 bis del C.G.S;
– che si rileva pertanto il ricorrere della medesima violazione di cui all’art. 11 comma 3 del C.G.S. con conseguente revoca della sospensione della sanzione inflitta con il predetto comunicato ufficiale.
– Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

– di infliggere alla società Ascoli la sanzione della chiusura del settore del proprio impianto sportivo denominato “Curva Sud” per due gare effettive di campionato, con decorrenza immediata.

 

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