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Calciopoli e Scudetto 2006: rinviato l’esame del ricorso della Juventus
Calciopoli e lo Scudetto 2006 continuano a tenere banco. Franco Frattini, ha rinviato a data da destinarsi l’udienza legata al ricorso della Juventus
La Juventus ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro Figc, Inter e Coni per il famoso Scudetto 2006, quello revocato ai bianconeri e assegnato a tavolino all’Inter. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha rinviato a data da destinarsi l’udienza inizialmente prevista per lunedì 11 marzo, accogliendo l’istanza della difesa. La Juventus aveva deciso di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport dopo che il Tnas si era dichiarato incompetente a decidere. I bianconeri proseguono la loro personale battaglia
Nello specifico, il club bianconero aveva chiesto in via principale: «di decidere la controversia e, per l’effetto, di accogliere l’istanza di arbitrato presentata dinanzi al Tnas in data 10 agosto 2011; di annullare, con effetto ex tunc, il provvedimento del Consiglio Federale F.I.G.C. in data 18 luglio 2011, di reiezione dell’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus in data 10 maggio 2011, dell’atto del Commissario Straordinario F.I.G.C., in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006; di annullare l’atto del Commissario Straordinario F.I.G.C., in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006; di annullare l’assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006».
E ancora: «In subordine, previo annullamento del lodo impugnato, di rinviare la controversia alla cognizione del Tribunale Federale F.I.G.C., ex art. 43 bis Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., con l’enunciazione dei principi di diritto indicati nel presente ricorso; in ulteriore subordine, in caso di ritenuta e dichiarata inammissibilità del presente ricorso, per effetto della res iudicata della sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione in data 25 settembre 2018 (pubblicata in data 13 dicembre 2018), recante accertamento definitivo dell’esclusiva competenza degli organi della giustizia sportiva, di disporre la traslatio iudicii davanti al Tribunale Federale F.I.G.C. per la decisione di merito, quale giudice sportivo competente, assegnando un termine ad hoc».